Composizione negoziata della crisi di impresa: obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici (art. 30-sexies D.L. 152/2021)

In base a tale norma a partire dal 2022 l’INPS, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione segnaleranno all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, tramite posta certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante all’anagrafe tributaria il mancato pagamento degli importi dovuti. La segnalazione conterrà l’invito (non l’obbligo) a richiedere la composizione negoziata della crisi (di cui ci occuperemo più diffusamente in una prossima circolare informativa) se ne ricorrono i presupposti. Ciò che in questo momento ci preme evidenziare è che:

L’INPS, per quel che riguarda i debiti accertati dal 01/01/2022, invierà la comunicazione di cui sopra nel caso di un ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali per un ammontare superiore:

  • al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati;
  • all’importo di euro 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.

La comunicazione verrà inviata entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per quel che riguarda i carichi affidati a partire dal 01/07/2022, invierà la comunicazione in presenza di debiti scaduti da oltre 90 giorni per importi superiori a euro 100.000 per le imprese individuali, euro 200.000 per le società di persone ed euro 500.000 per le altre società.

La comunicazione verrà inviata entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati.

L’Agenzia delle Entrate, a partire dalle comunicazioni periodiche IVA relative al primo trimestre 2022, invierà la comunicazione in presenza di un debito IVA scaduto e non versato risultante dalle comunicazioni periodiche di importo superiore a euro 5.000.

La comunicazione verrà inviata entro 60 giorni dal termine di presentazione di ciascuna comunicazione periodica IVA.

Soprattutto per quel che riguarda l’INPS e l’Agenzia delle Entrate gli importi indicati quale soglia che fa scattare la comunicazione sono estremamente contenuti e le tempistiche estremamente ravvicinate. Diviene pertanto necessario monitorare con attenzione rispetto al passato l’effettivo pagamento degli importi dovuti agli enti fiscali e previdenziali nei termini indicati. Se infatti è vero che il ricevimento della comunicazione non impone di attivare la procedura negoziata della crisi (con tutte le sue conseguenze) è anche vero che pone in capo all’imprenditore la responsabilità dell’omesso avvio della stessa. In presenza poi di società dotate di organo di controllo, anche quest’ultimo viene caricato della responsabilità di attivarsi per verificare se ricorrano o meno i presupposti per la richiesta della composizione negoziata della crisi.

Alla luce di quanto sopra la possibilità di “rinviare” il pagamento dell’IVA facendo affidamento sul ravvedimento operoso e dei contributi previdenziali dovrà da ora in avanti essere attentamente valutata anche alla luce delle conseguenze sulle comunicazioni da parte degli enti pubblici in forza della nuova disposizione di legge.