Modifiche al credito di imposta su investimenti in beni strumentali (art. 1, comma 44 della Legge n. 234/2021 in modifica dell’art. 1 commi da 1051 a 1063 della legge 178/2020)

Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per l’anno 2022 il credito di imposta su investimenti in beni strumentali (si veda precedente circolare dello Studio dell’08/01/2021) viene così modificato:

Per gli investimenti fatti nel periodo compreso tra il 01/01/2022 ed il 31/12/2022 (ovvero il 30/06/2023 a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20%) rimangono confermate le percentuali precedenti, pari al:

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a euro 2.5 milioni, del 20% per la quota compresa tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e del 10% per la quota eccedente (fino al limite massimo di euro 20.000.000) per investimenti nei beni ricompresi nell’allegato A della legge 232/2016);
  • 20% del costo nel limite massimo di costi agevolabili di euro 1.000.000 per investimenti nei beni ricompresi nell’allegato B della legge 232/2016);
  • 6% del costo in tutti gli altri casi nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 2 milioni per i beni strumentali materiali e di euro 1 milione per quelli immateriali

L’agevolazione viene prorogata anche per il periodo dal 01/01/2023 ed il 31/12/2025 (ovvero il 30/06/2026 a condizione che entro la data del 31/12/2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20%) ma solo per quel che riguarda gli investimenti rientranti negli allegati A e B della legge 232/2016 (cosiddetti beni Industria 4.0) con le seguenti percentuali:

  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a euro 2.5 milioni, del 10% per la quota compresa tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e del 5% per la quota eccedente (fino al limite massimo di euro 20.000.000) per investimenti nei beni ricompresi nell’allegato A della legge 232/2016);
  • 20% del costo per investimenti nei beni ricompresi nell’allegato B della legge 232/2016 per l’anno 2023, 15% per l’anno 2024 e 10% per l’anno 2025 nel limite massimo di costi agevolabili di euro 1.000.000.

E’ quindi bene ricordare che, ove sia necessario effettuare degli investimenti in beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B della Legge 232/2016, può essere opportuno anticiparne l’acquisto all’anno 2022 per usufruire del credito di imposta del 6%.

Lo Studio è a disposizione per assistere i clienti sul tema.