Dal 2022 esclusione dall’IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti/professioni (art. 1 comma 8 legge 234/2021)

A decorrere dal 2022 l’imposta IRAP non si applica più a tutte le persone fisiche che svolgono attività commerciali o professionali in forma individuale, ampliando così l’esclusione sino ad ora prevista solo per i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario (legge 190/2014) o di quello di vantaggio (DL98/2011) e per coloro che risultavano privi di autonoma organizzazione. Per effetto di tale esclusione nel 2022 dovranno ancora essere assolti gli adempimenti relativi all’anno 2021 (trasmissione della dichiarazione IRAP e versamento dell’eventuale saldo), ma non verranno più versati gli acconti di imposta 2022.

Per tutti gli altri soggetti (società ed enti, amministrazioni pubbliche, studi associati) l’IRAP continua ad applicarsi come in precedenza.