Proroga anche al primo trimestre 2023 dei crediti di imposta per le imprese sull’energia elettrica e sul gas (art. 1, commi 2-9 della Legge 197/2022)

La legge di stabilità per l’anno 2023 ha prorogato i crediti di imposta sull’energia elettrica e sul gas in favore delle imprese che hanno subito un incremento del costo superiore al 30% nel quarto trimestre 2022 rispetto al corrispondente trimestre del 2019. In particolare, escludendo dalla presente analisi le imprese energivore e le gasivore, la norma prevede che in favore delle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kw è riconosciuto un credito di imposta del 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica nel primo trimestre 2023 ed in favore delle imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta del 45% della spesa sostenuta nel medesimo periodo per il gas.

I predetti crediti di imposta non concorrono alla formazione del reddito IRES e IRAP,  sono utilizzabili in compensazione entro il 31/12/2023 o possono essere ceduti per l’intero importo.