Affrancamento delle quote di OICR entro il prossimo 30/06/2023 (art. 1, commi da 112 a 113 Legge 197/2022)

Con la norma in esame è stata introdotta la possibilità da parte dei contribuenti che non operano nel regime di impresa, di affrancare il valore delle quote degli OICR posseduti (quote di fondi comuni di investimento, ETF, Sicav e Sicaf) pagando un’imposta sostitutiva del 14% sulla differenza del valore che le stesse avevano al 31/12/2022 rispetto al costo di acquisto. Tale possibilità riguarda i contribuenti che possiedono le quote di OICR nel regime dichiarativo o amministrato, mentre è esclusa per il risparmio “gestito”. Può essere vantaggiosa nel caso di successiva vendita con realizzo di plusvalenze sulle quali si pagherebbe il 26%, con un risparmio quindi di 12 punti percentuali di tassazione.

La comunicazione di voler optare per l’affrancamento deve essere inviata all’intermediario (banche, ecc.) entro il prossimo 30 giugno 2023 ed il pagamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 16 settembre 2023.

Gli interessati possono contattare il proprio intermediario finanziario per valutare la convenienza dell’operazione.