La norma in oggetto prevede, limitatamente all’anno 2024, la non concorrenza alla formazione del reddito delle erogazioni liberali in natura in favore dei dipendenti nel limite complessivo di euro 1.000, aumentato ad euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico (previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto con indicazione del codice fiscale dei figli).
La liberalità può avvenire sia con l’erogazione di beni/servizi (ad esempio buoni spesa) che con il rimborso delle utenze domestiche di acqua/energia elettrica/gas e/o delle spese dell’affitto della prima casa o degli interessi sul mutuo della prima casa (leggasi in entrambi i casi abitazione principale del dipendente).
La circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa che ove l’erogazione da parte del datore di lavoro riguardi il rimborso degli interessi sul mutuo per l’abitazione principale, il dipendente non potrà per la parte coperta dall’erogazione usufruire delle detrazioni previste in sede di dichiarazione dei redditi.
Nel caso l’erogazione liberale riguardi i casi di rimborso delle spese di cui sopra il datore di lavoro deve acquisire dal dipendente la documentazione a supporto o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il ricorrere in capo al dichiarante/dipendente dei presupposti previsti dalla norma e la circostanza che le spese non siano state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il datore di lavoro, ma anche presso altri, da conservare per eventuali controlli da parte degli organi preposti.
I datori di lavoro provvedono all’attuazione di queste misure previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie ove presenti.
Come sempre, l’eventuale superamento delle soglie di esenzione indicate comporta la tassazione dell’intera somma percepita.
Lo Studio è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione dell’agevolazione in oggetto.