Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (art. 29 D.L. 19/2024)

Con la norma in esame sono state introdotte tutta una serie di modifiche legislative che si pongono l’obiettivo di prevenire e contrastare il ricorso al cosiddetto lavoro irregolare. Con la presente riteniamo di portare alla vostra attenzione la novità introdotta al comma 5-bis dell’art. 18 della Legge 276/2003 in base al quale in caso di:

  • Appalto privo dei requisiti previsti dall’art. 29, comma 1 della legge 276/2003 (esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e assunzione del rischio di impresa da parte dell’appaltatore);
  • Distacco di personale privo dei requisiti previsti dall’art. 30, comma 1 della legge 276/2003 (soddisfacimento di un proprio interesse del datore di lavoro (che deve persistere per tutta la durata del contratto), temporaneità del distacco),

l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Pene più severe vengono applicate nel caso di sfruttamento dei minori o atti posti in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di CCNL applicate al lavoratore.

In ogni caso le pene pecuniarie non possono essere inferiori a euro 5.000 né superiori a 50.000 euro.

Senza voler entrare nello specifico nella tematica preme qui sottolineare che, alla luce delle nuove disposizioni, è a nostro avviso ancor più necessario che in passato prima di porre in essere un contratto di appalto e/o di distacco siano valutate, anche con l’ausilio di professionisti nel campo legale e giuslavoristico, la compatibilità degli stessi con i requisiti richiesti, onde evitare le rilevanti sanzioni introdotte.