Divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie in favore di privati prorogato a tutto il 31/12/2025 (art. 3, comma 6 D.L. 202/2024)

Con la norma in oggetto è stato esteso il divieto di emettere fatture elettroniche nei confronti di privati a tutto il 31 dicembre 2025 da parte dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie. Il divieto riguarda anche i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (ad esempio podologi, fisioterapisti, logopedisti).

Tali prestazioni verso i privati andranno documentate da fatture in formato cartaceo o .pdf. Sottolineiamo che nel caso di fatture emesse non a privati o non riguardanti prestazioni sanitarie vige l’obbligo di emettere fatture in formato elettronico.

In sede di conversione della norma la proroga, inizialmente prevista per un solo trimestre, è stata estesa a tutto l’anno 2025 (si veda la precedente circolare del 17/01/2025).


Bonus pubblicità anno 2025 da richiedere nel periodo compreso tra il 01/03/2025 e il 31/03/2025 (art. 57-bis D.L. 50/2017)

Nel periodo compreso tra il 01/03/2025 e il 31/03/2025 i soggetti interessati (imprese/enti non commerciali/lavoratori autonomi) possono presentare domanda per accedere al cosiddetto bonus pubblicità. Si tratta di un credito di imposta che spetta ai soggetti che nel 2025 sostengono spese per l’acquisto di spazi pubblicitari/inserzioni commerciali sulla stampa periodica /quotidiana nazionale o locale (anche online) in misura superiore a quanto sostenuto nell’anno 2024. Il credito di imposta è pari al 75% dell’incremento rispetto alla spesa sostenuta nel 2024, incremento che non deve essere inferiore all’1%.  Il credito di imposta effettivamente spettante potrà subire variazioni in diminuzione in funzione della quantità di domande presentate rispetto alle risorse messe a disposizione (si veda sul tema le circolari informative del 18/05/2022 e 31/05/2021 e 22/03/2021)

 


Novità in tema di rimborso spese ai dipendenti e ai collaboratori (art. 1, commi da 81 a 83 Legge 207/2024)

La norma in esame ha introdotto una modifica, valida dal 01/01/2025, per effetto della quale i rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea non concorrono a formare il reddito del percipiente solo se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con mezzi di pagamento tracciabili (non in contanti). In caso contrario i rimborsi spese, sia pur documentati ma pagati dal dipendente/collaboratore in contanti costituiscono reddito e devono essere assoggettati a tassazione.

Considerato che la norma richiede solo che i pagamenti avvengano con mezzi tracciabili non è necessario che il pagamento avvenga con mezzi riferibili al “datore di lavoro”. Nel caso il dipendente/collaboratore utilizzi propri strumenti di pagamento dovrà però poter documentare l’avvenuto pagamento con tali modalità.

Il tenore letterale della norma pone una serie di questione al momento dubbie:

  • Non è chiaro se la norma si applica anche ai collaboratori coordinati e continuativi e agli amministratori di società;
  • Non è chiaro se la norma si applica anche alle spese sostenute dal dipendente/collaboratore all’estero, in specie in Paesi nei quali non è possibile effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili: al momento tali spese se pagate in contanti sarebbero da assoggettare a tassazione.

Sul tema siamo in attesa di indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.


Limiti alla deducibilità dei rimborsi spese ai dipendenti e ai collaboratori e alle spese di rappresentanza delle imprese (art. 1, commi da 81 a 83 Legge 207/2024)

La norma esaminata nella precedente nota prevede anche che tali spese siano deducibili dal reddito di impresa e professionale (sia IRES che IRAP) solo se le spese di vitto, alloggio e quelle per viaggio e trasporto rimborsate ai dipendenti e collaboratori sono pagate con mezzi di pagamento tracciabili.

Inoltre, per le sole imprese (la norma non sembra valere per i professionisti) le spese di rappresentanza sono deducibili dal reddito di impresa (IRES/IRAP) solo se pagate con strumenti tracciabili.

Invitiamo quindi i soggetti interessati a utilizzare sempre strumenti di pagamento tracciabili e a conservarne la relativa documentazione al fine della deducibilità dei relativi costi.


Novità in tema di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (art. 54 comma 2, lett. b) e art. 54-ter TUIR come modificati dall’art. 5 del D.Lgs 192/2024 e art. 1, comma 82 legge 207/2024)

Dal 01/01/2025 il rimborso delle spese sostenute dai professionisti per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente non concorrono a formare il reddito e, parimenti, non sono deducibili dal reddito del soggetto che le sostiene. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, i rimborsi spese dei biglietti ferroviari, dei biglietti aerei, per il noleggio e il parcheggio dell’autovettura, le spese alberghiere, le spese relative alla somministrazione di alimenti e bevande e le spese relative al servizio taxi. Devono come detto essere state sostenute in relazione all’esecuzione di un incarico e non in modo generico per lo svolgimento della propria attività professionale e devono essere analiticamente documentate al committente. Inoltre per effetto della norma introdotta dalla legge di stabilità (art. 1, comma 82 della Legge 207/2024) è necessario che le spese relative alle prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto siano pagate con strumenti tracciabili (non in contanti). Si veda sul tema la nota precedente.

A tali condizioni gli importi rimborsati non costituendo reddito per il professionista non devono essere soggette a ritenuta di acconto.