Possibile obbligo di apertura della partita IVA per coloro che hanno più di due appartamenti in regime di affitti brevi

Sulla base del testo attualmente al vaglio del Parlamento per la legge di stabilità 2026 coloro che hanno più di due immobili (da tre in su) affittati con il cosiddetto regime dell’affitto breve saranno obbligati dal 01/01/2026 all’apertura della partita IVA. Sino ad ora tale obbligo vigeva dal quinto immobile in su. Ove tale disposizione fosse confermata tutti coloro che si trovano nella condizione indicata dovranno procedere ad aprire la posizione IVA con effetto dal 01/01/2026 per gestire i contratti in essere nell’ambito di una attività imprenditoriale per la quale dovranno optare tra il regime forfetario e quello semplificato. Non sarà pertanto più possibile usufruire della tassazione del 26% sugli affitti percepiti.

Lo Studio è a disposizione degli interessati per verificare le soluzioni più idonee per affrontare la novità normativa, ove fosse confermata.


Dal 18/12/2025 novità importanti in tema di circolazione degli immobili donati (art. 44 Legge 182/2025)

Con l’obiettivo di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie la norma in oggetto introduce una importante novità in tema di circolazione giuridica di beni provenienti da donazioni. Prima di questa modifica i legittimari (cioè coloro che per legge hanno diritto ad una quota di eredità) potevano richiedere la restituzione dei beni ricevuti dal defunto in lesione dei propri interessi sia a chi li aveva ricevuti dal defunto stesso che all’eventuale terzo che li avesse acquistati/ricevuti in donazione. Con la modifica introdotta, a partire dalle successioni aperte dopo il 18/12/2025 i legittimari potranno:

  • Chiedere la restituzione del bene donato al donatario;
  • Se l’immobile è stato ceduto, ricevere dal donatario una compensazione in denaro (se il suo patrimonio è capiente);
  • se, e solo se, il patrimonio del donatario non è capiente e gli eventuali terzi hanno ricevuto il bene a loro volta per atto gratuito, questi ultimi potrebbero dover compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio conseguito (quindi non con la restituzione del bene).

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Prossima attivazione di un servizio web che consente di integrare/modificare il CUP nelle fatture elettroniche ricevute (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 563301 del 10/12/2025)

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto con il provvedimento in oggetto che renderà disponibile un servizio web  accessibile da parte di ciascun contribuente nella propria area riservata che consentirà al cessionario/committente che ha ricevuto una fattura elettronica priva di CUP (Codice Unico di Progetto) o con l’indicazione di un CUP errato di procedere all’integrazione/modifica del CUP all’interno della fattura. Ricordiamo che l’indicazione del CUP nei documenti relativi ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici è un obbligo introdotto dall’art. 5, comma 6 del D.L. 13/2023. Questo servizio web consentirà pertanto a chi ha ricevuto una fattura elettronica nella quale l’emittente avrà omesso di indicare il CUP o lo avrà indicato in modo errato di poter sistemare la posizione senza richiedere lo storno della fattura emessa e la riemissione di un nuovo documento corretto.

Le fatture elettroniche per le quali sarà possibile integrare/modificare il CUP, utilizzando il suddetto servizio web, saranno quelle la cui data operazione è successiva al 31/05/2023.


Obbligo di tracciabilità dei pagamenti per spese di rappresentanza e omaggi ai fini della deducibilità della spesa (Legge 207/2024 per le imprese e D.L. 84/2025 per i professionisti)

A partire dal 01/01/2025 (18/06/2025 per i professionisti) la deducibilità delle spese di rappresentanza e per gli omaggi è subordinata al pagamento delle stesse con strumenti tracciabili (no contanti). L’obbligo, a differenza di quanto previsto per le spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio), riguarda anche le spese di rappresentanza e gli omaggi sostenuti all’estero.

Ricordiamo inoltre che per essere deducibili le spese di rappresentanza e gli omaggi devono essere inerenti all’attività esercitata.

Per i professionisti le spese di rappresentanza e gli omaggi sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi (per cui ad esempio in presenza di compensi per 50.000 euro sono deducibili spese per massimo 500 euro) ed in tale limite rientrano anche gli omaggi di valore unitario inferiore ai 50 euro.

Per le imprese invece gli omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro sono integralmente deducibili (se pagate con strumenti di pagamento tracciabili), mentre quelli di importo superiore ai 50 euro concorrono alle spese di rappresentanza deducibili in rapporto al fatturato secondo le seguenti percentuali:

  • Ricavi dichiarati fino a 10.000.000 importo massimo deducibile       1,5%
  • Ricavi dichiarati compresi tra 10.000.001 e 50.000.000 importo massimo deducibile       0,6%
  • Ricavi dichiarati oltre 50.000.000 importo massimo deducibile       0,4%

Nel sottolineare quindi che il pagamento in contanti rende indeducibile la spesa sostenuta invitiamo gli interessati ad effettuare il pagamento delle spese di rappresentanza e degli omaggi a mezzo bonifico/bancomat/carte di credito/altri strumenti di pagamento tracciabili.


Fringe benefit ai dipendenti: soglie di riferimento (art. 1, commi 390-391 Legge 207/2024)

Con l’approssimarsi delle festività natalizie riteniamo opportuno ricordare che la norma riportata ha aumentato per gli anni 2025, 2026 e 2027 il valore dei fringe benefit che non concorrono a formare il reddito dei dipendenti a 1.000 euro (aumentato a 2.000 euro per coloro che hanno figli a carico). La somma, è bene ricordarlo, costituito un tetto al superamento del quale viene assoggettato a tassazione l’intero importo e non solo la parte eccedente. Nel valutare tale aspetto è bene ricordare che rientra in tale ambito anche il valore dei beni ceduti a titolo gratuito (quali ad esempio cesti natalizi) che frequentemente durante il periodo natalizio vengono donati ai dipendenti. Attenzione quindi a verificare che con tale liberalità non venga superata la soglia di riferimento, pena il rischio di dover appunto assoggettare a tassazione tutte le liberalità attribuite nel corso dell’anno.