Dal prossimo 1/7/18 (quindi attenzione già dallo stipendio del mese di giugno 2018 ove non pagato entro la fine di questo mese) viene introdotto l’obbligo di pagare gli stipendi, compresi gli acconti, a mezzo di strumenti tracciabili:
- Bonifico sul c/c indicato dal lavoratore;
- Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, al coniuge, al convivente o a un familiare in linea retta o collaterale purché di età non inferiore a 16 anni;
- Strumenti di pagamento elettronici.
Il pagamento in contanti degli stipendi e degli acconti su stipendi da tale data non è più consentito, con la sola esclusione dei datori di lavoro con un c/c di tesoreria che operano tramite mandati di pagamento.
Tale nuovo obbligo riguarda tutti i rapporti di lavoro di natura dipendente (con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico che rientrano nell’ambito del CCNL per gli addetti ai servizi familiari e domestici), le collaborazioni coordinate e continuative ed i contratti instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative.
La violazione di tale nuovo obbligo comporta l’applicazione di una sanzione da 1.000 a 5.000 euro che viene applicata indipendentemente dall’importo pagato in contanti (anche minimo).
Sul tema dell’ambito di applicazione la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4538 del 22/05/2018 ha chiarito che il divieto di pagare in contanti NON riguarda le borse di studio, i tirocini e i rapporti autonomi di natura occasionale.
Non dovrebbero inoltre essere soggette al nuovo obbligo le somme consegnate in contanti ai dipendenti a titolo di rimborso delle spese documentate sostenute in quanto tali somme non costituiscono “retribuzione”.