Dal 1/7/18 divieto di pagare gli stipendi in contanti (art. 1, commi 910-914 legge 205/2017, nota n. 4538 del 22/05/2018 Ispettorato Nazionale del Lavoro)

Dal prossimo 1/7/18 (quindi attenzione già dallo stipendio del mese di giugno 2018 ove non pagato entro la fine di questo mese) viene introdotto l’obbligo di pagare gli stipendi, compresi gli acconti, a mezzo di strumenti tracciabili:

  • Bonifico sul c/c indicato dal lavoratore;
  • Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, al coniuge, al convivente o a un familiare in linea retta o collaterale purché di età non inferiore a 16 anni;
  • Strumenti di pagamento elettronici.

Il pagamento in contanti degli stipendi e degli acconti su stipendi da tale data non è più consentito, con la sola esclusione dei datori di lavoro con un c/c di tesoreria che operano tramite mandati di pagamento.

Tale nuovo obbligo riguarda tutti i rapporti di lavoro di natura dipendente (con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico che rientrano nell’ambito del CCNL per gli addetti ai servizi familiari e domestici), le collaborazioni coordinate e continuative ed i contratti instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative.

La violazione di tale nuovo obbligo comporta l’applicazione di una sanzione da 1.000 a 5.000 euro che viene applicata indipendentemente dall’importo pagato in contanti (anche minimo).

Sul tema dell’ambito di applicazione la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4538 del 22/05/2018 ha chiarito che il divieto di pagare in contanti NON riguarda le borse di studio, i tirocini e i rapporti autonomi di natura occasionale.

Non dovrebbero inoltre essere soggette al nuovo obbligo le somme consegnate in contanti ai dipendenti a titolo di rimborso delle spese documentate sostenute in quanto tali somme non costituiscono “retribuzione”.