Contrasto alle indebite compensazioni (art. 3 D.L. 26/10/2019 n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/19 n. 157)

Al fine di contrastare le indebite compensazioni la norma in oggetto introduce una serie di vincoli con riferimento ai crediti relativi alle imposte sui redditi, IRAP, IVA e in qualità di sostituto di imposta maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31/12/2019 (pertanto per i periodi di imposta conclusi prima di tale data continuano ad applicarsi le norme precedenti). In particolare le compensazioni dei crediti stessi ove i crediti eccedano l’importo di euro 5.000 potranno essere effettuate solo a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione della dichiarazione dalla quale emergono. Pertanto ad esempio il credito risultante dalla dichiarazione annuale IRAP relativa all’anno 2019 trasmessa il 20/06/2020, ove superiore a 5.000 euro potrà essere compensato a partire dal 30/06/2020. In precedenza era possibile procedere con la compensazione già dal 01 gennaio 2020.

Con la stessa norma si estende inoltre l’obbligo di utilizzare il servizio Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle Entrate a tutti i soggetti (e non solo quelli titolari di partita IVA) che intendono compensare crediti, anche in qualità di sostituti di imposta. Da questo punto di vista è necessario che ogni cliente dello Studio provveda a richiedere i codici all’Agenzia delle Entrate per poter accedere ai servizi di cui sopra o a conferire (ove non già fatto) allo Studio la delega a provvedere ai pagamenti dei modelli F24 con tale modalità.

Nel caso vengano presentate deleghe F24 con compensazioni di crediti che non rispettano, in tutto o anche in parte, quanto sopra esposto l’Agenzia provvede a:

  • Comunicare telematicamente la mancata esecuzione dell’intera delega di pagamento F24;
  • Irrogare una sanzione pari al 5 per cento dell’importo, per importi fino a 5.000 euro, o a euro 250 euro per importi superiori a 5.000 euro.

Nei 30 giorni successivi il contribuente può:

  • Presentare all’Agenzia delle Entrate i propri rilievi/chiarimenti ove ritenga che la compensazione fosse corretta;
  • Provvedere a pagare gli importi dovuti come indicato nella comunicazione dell’Agenzia. In tal caso la sanzione di cui sopra non viene iscritta a ruolo.