Indennizzo per la cessazione di attività commerciali (circolare n. 4/2020 Inps, art. 1, commi 283-284 Legge 145/2018, D.Lgs 207/1996)

Con la norma del 1996 è stato previsto di riconoscere un indennizzo (pari al trattamento minimo di pensione vigente per la gestione commercianti Inps) per la cessazione definitiva dell’attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori un’attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciali su aree pubbliche.

Per aver diritto all’indennizzo è necessario:

  • Avere più di 62 anni di età, se uomini, o più di 57 se donne;
  • Essere iscritti, al momento della cessazione dell’attività, da almeno 5 anni nella gestione Inps commercianti;
  • Cessare definitivamente l’attività commerciale;
  • Riconsegnare le autorizzazioni commerciali;
  • Cancellarsi dal registro delle imprese (o dal REA per gli agenti e rappresentanti di commercio).

La percezione dell’indennizzo è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, sia autonoma che dipendente, comprese le attività occasionali.

L’indennizzo, che è divenuto strutturale a partire dalle cessazioni avvenute dal 01/01/2019, è stato recentemente esteso anche alle cessazioni avvenute negli anni 2017 e 2018. Invitiamo pertanto tutti coloro che hanno cessato un’attività commerciale a partire dal 01/01/2017 a rivolgersi ad un patronato per verificare se hanno diritto alla corresponsione di quanto sopra descritto.